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SS.UU. 16/12/2013 : privilegio sì o no alle società di agenzia

Intervento dell’Avv. Dario DE LANDRO al convegno FNAARC del 14 marzo 2014. Napoli, Mostra d’Oltremare.

 

Buongiorno a tutti anche da parte mia e, dato il poco tempo, veramente solo una notizia.
Le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 16 dicembre 2013, hanno risolto un contrasto giurisprudenziale su una materia molto sentita dagli agenti. 
Le pronunzie anche del giudice di legittimità, difatti, erano sempre state ondivaghe tra il doversi concedere il privilegio o meno, nelle procedure concorsuali, ai crediti degli agenti costituiti in forma societaria per le provvigioni dell’ultimo anno del rapporto e per le indennità di fine rapporto. 
L’art. 2751 bis del c.c., difatti, al punto 3, prevede che detti crediti degli agenti beneficiano, nelle procedure concorsuali delle mandanti, maggiori (fallimento) o minori (concordato delle stesse), del privilegio, con preferenza quindi rispetto al soddisfacimento dei crediti chirografari. 
Nonostante la nota sentenza della Corte Costituzionale del 2000 già di tenore negativo per gli agenti costituiti in forma di società di capitale  il giudice, ripeto, anche quello di legittimità, alcune volte aveva affermato il principio che non bisognasse fare distinzione tra agente costituito in forma di ditta individuale e agente costituito in forma societaria. 
Con la pronunzia delle SS.UU. di pochi giorni fa, l’assestamento è definitivo perlomeno su un lungo periodo, sino a eventuale nuovo indirizzo. Esse hanno statuito che ai crediti degli agenti costituiti in forma di società di capitale non va riconosciuto il privilegio, bensì solo l'inserimento nel ceto chirografario nelle procedure concorsuali delle loro preponenti.
Hanno contestualmente statuito che ai crediti delle agenzie costituite in forma di società di persone, va, invece, riconosciuto il privilegio.
E’ avvertita, pertanto, l’esigenza di rappresentare tanto per far porre attenzione a tutti gli agenti al riguardo affinchè considerino questo aspetto di non poco conto, specie visti i tempi che viviamo laddove sono sempre di più le mandanti che arrivano allo stato di dissesto.
E’ appena il caso di ricordare come solo per i crediti privilegiati spesso vi sono speranze di soddisfazione totale o parziale, mentre per i crediti ammessi in chirografo le speranze sono pressoché nulle o scarse se non limitatamente, in casi fortunati, ad una soddisfazione parzialissima.
Gli agenti costituiti in forma di società di capitale valutino con attenzione anche questa non trascurabile evenienza e considerino, assieme ovviamente a tutte le altre emergenze peculiari della propria attività, il caso di operare tramite altre forme societarie, come ad esempio quello della s.a.s., semmai trasformando la loro s.r.l. per non perdere, di fatto, la possibilità di recuperare alcunchè nelle predette sedi. 
Pur non entrando troppo in tecnicismi della pronuncia delle SS.UU., provo comunque a sintetizzarne la motivazione per far comprendere come la Cassazione è arrivata alla decisione.
Già da tempo la Cassaz. aveva esattamente individuato la ratio dell'art. 2751 bis, a seguito del suo inserimento nel codice ad opera della L. n. 426 del 1975, art. 2. 
Infatti, ad esempio, la sentenza n° 8979 del 1993, aveva affermato che i limiti previsti dall’art. 2751 bis, "anche alla luce dei lavori preparatori della citata L. n. 426 del 1975, nonché del raffronto con le altre ipotesi contemplate dai nn. 1-4 (crediti del lavoratore subordinato od autonomo, dell’agente, del coltivatore, ecc.), evidenziavano che obiettivo della norma era quello di assegnare un trattamento preferenziale ai diritti che avevano natura di compensi di attività sostanzialmente lavorative, in quanto frutto prevalentemente dell’esplicazione delle risorse fisiche od intellettuali di una persona, od anche di più persone, inserite e coordinate in una determinata struttura organizzativa, cioè quella societaria (cfr. Cass. n° 5640 del 21/10/1980).
Comparando tale motivazione con quella della Corte  Cost.le nella sentenza n. 1/2000 (che aveva denegato il privilegio alle società di capitali sia pure in fattispecie diverse dall’agenzia), sembrava però difficile contestare che la ratio dell’art. 2751 bis c.c. fosse comunque quella di riconoscere il privilegio ai crediti derivanti da prestazioni di attività lavorative subordinate o autonome, destinate direttamente al sostentamento del lavoratore.

Questa linea interpretativa, fondata sulla così individuata ratio della novella del 1975 (che richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2000), è stata sostanzialmente seguita da molte pronunce successive alla sentenza costituzionale, sia pure anche emesse in fattispecie diverse dall’agenzia, nelle quali, conformemente a detta ratio, i criteri per il riconoscimento della prelazione ai crediti considerati da tale articolo discendono sempre da applicazioni specifiche del principio costituzionale di tutela del lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni", di cui all'art. 35 Cost , che - com'è noto - si riferisce non soltanto al lavoro subordinato, tipico od atipico, ma anche a quello parasubordinato ed a quello non subordinato (professionisti, artigiani, componenti di imprese familiari, soci di cooperative, ecc.), potendo sovvenire, nei casi dubbi, il criterio della "prevalenza” o della “preminenza”  del fattore lavoro rispetto al capitale.
Per contro - quantomeno in linea generale -, nelle società di capitali, le somme che rappresentano il corrispettivo dell'attività prestata (nella specie, provvigioni e indennità di fine rapporto per lo svolgimento dell'attività di agenzia) spettano alla società e non al socio e costituiscono non già un compenso del lavoro prestato ma una eventuale remunerazione del capitale conferito, sicchè le provvigioni spettanti a società siffatte, che esercitino l'attività di agente, risolvendosi in "utili" di tale attività di impresa, sono crediti estranei rispetto alla complessiva ratio giustificatrice della prelazione riconosciuta dall'art. 2751 bis c. c. n. 3.
A conclusione di tale ragionamento le SS.UU. hanno enunciato il principio di diritto che la disposizione dell'art. 2751 bis c.c. n° 3, secondo cui "hanno privilegio generale sui mobili i crediti per provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo", va interpretata, in conformità col dettato della Costituzione ed in sintonia con la ratio dello stesso art. 2751 bis c.c., nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste i crediti per provvigioni spettanti alla società di capitali che esercitanti l'attività di agente e che il privilegio può spettare invece all’agente costituito in società di persone. 

 

Avv.  Dario De Landro.