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LegalAgency Studio De Landro fa ribadire alla Cassazione la inapplicabilità del collegato lavoro agli agenti di commercio.

 

LegalAgency studio De Landro fa ribadire alla Cassazione la inapplicabilità del collegato lavoro agli agenti di commercio. E non solo per i mandati a tempo indeterminato. Termina per questi definitivamente l'incubo. LegalAgency studio De Landro ha ottenuto dalla S.C. di Cassazione questa importantissima pronuncia in parte in via di ribadimento e perché , nel caso all'attenzione: "non ritiene che siano state prospettate valide ragioni per un ripensamento delle conclusioni già raggiunte nella sentenza della stessa Corte n° 8964 del 2021". Il pronunciamento attiene la declaratoria della inapplicabilità agli agenti di commercio, in questo caso per tutti i tipi di mandato, dell'art. 32 del cosiddetto "collegato lavoro" e quindi la inapplicabilita' degli stringenti termini decadenziali previsti dallo stesso per impugnare i recessi delle mandanti per giusta causa. La norma in questione prevede che Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione e che l'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di 180/270 giorni (secondo termine modificato in seguito) , dal deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del Lavoro. Si comprenderà bene come, vista peraltro la complessità dei ricorsi per opporsi alle imputazioni di giusta causa del mandante, una interpretazione estensiva agli agenti di commercio di questa penalizzantissima disposizione, prevista per i lavoratori subordinati, abbia creato il panico, viepiù a seguito di pronuncie di improcedibilità di domande giudiziarie, da parte di agenti , avanzate oltre tale termine e richiedenti le indennità di fine rapporto previa pronuncia di inesistenza della giusta causa addotta dalla preponente. Più di un giudice di merito si era pronunciato per la tardività esiziale di queste domande e addirittura anche la Corte di Appello di Napoli, in almeno due occasioni, si era appiattita su tali decisioni. Proprio avverso una di queste due pronunce, LegalAgency studio De Landro è ricorsa in Cassazione richiedendo anche la fissazione del principio di diritto di guisa che la decisione potesse essere utiliter data per tutte le situazioni analoghe. Accogliendo il ricorso di LegalAgency studio De Landro, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n° 28694 del 4 ottobre 2022, ha sancito che " in tema di contratto di agenzia, l'impugnativa del recesso del preponente da parte dell'agente non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 comma 3 lettera b della legge 183 del 2010 sia perché la disposizione citata, eccezionale e di stretta interpretazione, richiama esclusivamente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche le altre forme di parasubordinazione di cui all'art. 409 comma 1 numero 3 CPC, utilizzando il termine committente, che esula dal rapporto di agenzia sia alla luce di un criterio interpretativo logico - sistematico, sulla base del duplice rilievo che il rapporto di agenzia può presentare forme organizzative incompatibili con la natura personale dei co.co.co. e che, a carico dell'agente, l'art. 1751 già prevede una particolare ipotesi di decadenza". Come si diceva all'inizio è finito un incubo prima che un'ingiustizia.

 

 

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